Ecobonus 2017: le detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico
Fino al 31 dicembre 2017 si potrà accedere al cosiddetto Ecobonus, ovvero il regime di detrazioni fiscali introdotte o confermate per il 2017 dalla Legge di Stabilità per promuovere l’efficienza energetica. Il governo — informa il sito Lecceprima.it — ha infatti prorogato la detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2017. Gli interventi di efficientamento di parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio sono invece stati prorogati fino al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati nelle parti comuni degli edifici condominiali è previsto un incremento dell’aliquota di detrazione al 70% per interventi che interessino almeno il 25% dell’involucro edilizio e al 75% per interventi volti al miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano la “qualità media” dell’involucro. In tal caso gli incentivi saranno validi per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Il tetto massimo delle spese detraibili è di € 40.000 per ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio e occorre comunque che vi sia l’Attestato della Prestazione Energetica degli edifici (APE), redatto da professionisti abilitati. L’agevolazione è prevista anche per edifici di proprietà di istituti autonomi per le case popolari e adibiti ad edilizia residenziale pubblica; inoltre, per questa tipologia di lavori, i soggetti beneficiari possono anche cedere il credito (basato sulla spesa sostenuta) ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati con la facoltà di successiva cessione del credito. Possono beneficiare delle detrazioni fiscali del 65% per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; i contribuenti che conseguono reddito d’impresa; le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale purché siano soggetti al pagamento dell’Ires. Possono fruire dell’agevolazione anche i titolari di un diritto reale sull’immobile; i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; gli inquilini; i familiari del possessore. Gli interventi devono essere eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione.
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